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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente Accordo è stato predisposto ai fine di recepire le disposizioni contenute nella decisione del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2004, con la quale, in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, il Governo della Repubblica italiana è stato autorizzato a concludere con il Consiglio federale svizzero un Accordo al fine di non imporre l'IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo.
        Si tratta di un intervento normativo che introduce in materia di IVA la non imponibilità sul pagamento dei pedaggi di detto traforo.

B) Individuazione di effetti abrogativi impliciti e compatibilità con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        La norma non produce effetti abrogativi impliciti di disposizioni vigenti e risulta compatibile con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

C) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        La disposizione risulta coerente con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

D) Analisi del quadro normativo.

        Si rileva che nelle more dell'iter di ratifica del presente Accordo è intervenuta l'abrogazione della citata direttiva 77/388/CEE ad opera dell'articolo 411 della direttiva 2006/112/CE.
        Tuttavia, la norma di cui all'articolo 30 dell'abrogata direttiva, richiamata nel preambolo del presente Accordo, è confluita nell'articolo 396 della direttiva 2006/112/CE, giusta la Tavola di concordanza di cui all'allegato XII della direttiva medesima. Pertanto, non è dato ravvisare alcuna incidenza sostanziale di tale abrogazione e successiva modificazione sul contenuto e sulla portata del presente Accordo (la cui formale modifica, seppur limitatamente al richiamo alla direttiva ormai abrogata, importerebbe inevitabilmente l'avvio di una nuova procedura concordata, non potendo intervenire unilateralmente).